LEGGI e REGOLAMENTI


MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 19 novembre 1991. Modificazione ed integrazione all’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI


VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
VISTA la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l’istituzione dell’Ispettorato generale dell’aviazione civile;
VISTA la legge 31 ottobre 1967, n. 1085 con la quale I’Ispettorato generale dell’aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell’aviazione civile;
VISTO l’art. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985. n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
CONSIDERATA la necessità di operare alle normative internazionali anche in considerazione delle proposte attualmente allo studio della Federazione aeronautica internazionale che prevedono un sensibile aumento dei pesi per i velivoli ammessi a gareggiare nella categoria «Ultra leggeri»;
VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 1985 relativo alle «Modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo».
CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale 27 settembre 1985 in considerazione della evoluzione della tecnica e quelle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo;

 

Decreta:

Il testo dell’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1985 relativo alle «Modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo», è sostituito dal seguente:

CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg 80.
2) Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg 100.
Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.
3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a kg 300;
b) massimo al decollo non superiore a Kg 330 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 Km/h.
4) Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a kg 450;
b) peso massimo al decollo non superiore a kg 500 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 Km/h.
5) L’attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nell’attivita’ preparatoria, consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
È altresì consentito l’uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
b) una attività di almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore qualificato dell’Areo club d’Italia;
c) brevetto o licenza, in corso di validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero».
Roma, 19 novembre 1991
Il Ministro: Bernini

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 1O, comma 3. del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate e delle quali restano invariati il valore e l’efficenza.
Note alle premesse:
Il testo dell’art. 1 della Mc 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo è il seguente:
«Art. 1.— Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, semprechè compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell’art. 743 codice navale.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell’allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all’allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all’evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo».
— Il D.M. 27 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985.


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