LEGGI e REGOLAMENTI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
VISTO l’art. 87 della Costituzione;
VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327;
VISTO l’art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina
del volo da diporto sportivo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484,
relativo all’uso dello spazio aereo nazionale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22
luglio 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti:
Emana
il seguente decreto:
Capo I - Prescrizioni generali
1. Il pilota, oltre che all’osservanza delle norme di legge e di
regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima
dell’inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso
possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche,
della efficienza dell’apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del
proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e
conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non
risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.
2. Obbligo del casco protettivo. — 1. Durante il volo è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dall’allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987. — 2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell’art. 2, secondo comma, e nell’art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’’11 luglio 1986.
3. Uso delle aree per decollo e atterraggio. — 1. Il decollo e l’atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell’area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari. — 2. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla norrmativa vigente.
4. Limiti alle operazioni di volo. — 1. Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalità previste dall’art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato.
5. ldentificazione degli apparecchi. — 1. Per essere ammessi alla
circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di
identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto
con cielo e terra.
2. L’identificazione avviene a cura dell’Aero Club d’Italia, a seguito di
presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei
seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e dal basso;
b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della
conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte dall’allegato
annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106, e successive modificazioni. La
dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti indicazioni: struttura
dell’apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza del motore, potenza
del motore, peso effettivo dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza
massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta
costruttrice dell’apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti
industriali, colorazione dell’apparecchio. Dovrà inoltre essere riportata
l’identità della compagnia assicuratrice.
3. L’Aero Club d’Italia, verifica la regolarità della prescritta
documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una
copia vistata della documentazione stessa ed una targa metallica di
identificazione. L’Aero Club d’Italia può comunque accertare la conformità
tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche
obiettive dello stesso.
4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la
lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in modo stabile
sull'apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti di motore, le singole lettere
e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore
scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla
parte inferiore dell’ala.
5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente l’apposizione
della targa metallica.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere
sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto obbligo
all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aero Club d’Italia.
In caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare, con le
stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla
struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2,
lettera b).
9. L’Aero Club d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione
qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell’allegato alla legge 25
marzo 1985, n. 106, l’apparecchio non sia più rispondente alle
caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica
dell’allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la
corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di
modificazioni dell’apparecchio.
Capo II - Norme di circolazione e di sicurezza
6. Conduzione dei voli. — 1. L’attività di volo da diporto o
sportivo può essere condotta dall’alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in
condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo
riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale
presenza di ogni altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l’attività è consentita fino ad una
altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, con separazione a
vista degli ostacoli e comunque ad una distanza non inferiore a 5 chilometri
dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome traffic Zone). piedi
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite
di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si
applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed
assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del
traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché
le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica
autorizzazione rilasciata da parte delle competenti autorità, civili e
militari.
7. Voli in prossimità di altri apparecchi. — 1. È fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione.
8. Precedenze. — 1. Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta
direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare
una virata di scampo sulla propria destra, a distanza da non creare rischi di
collisione.
2. Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso
la medesima posizione, l’apparecchio che ha l’altro sulla sua destra deve
dare la precedenza.
3. Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli
aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a
quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.
9. Sorpasso. — 1. Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al
disotto degli stessi non è consentito se non a quote o distanze tali da non
compromettere la libertà di manovra del sorpasso e per non creare rischi di
collisione.
2. L’apparecchio sorpassante ha la precedenza sull’apparecchio sorpassato.
In nessun caso quest’ultimo deve effettuare manovre tali da limitare la
possibilità di circolazione del primo.
10. Precedenza in atterraggio. — 1. Gli apparecchi in volo devono
dare la precedenza a quelli in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento
per l’atterraggio.
2. Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio.
3. Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima area per
effettuarvi l’atterraggio, l’apparecchio a quota superiore deve dare la
precedenza a quello a quota inferiore.
11. Emanazione di restrizioni e divieti. — 1. I provvedimenti di cui
all’art. 2, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106. devono indicare la
durata del divieto o delle limitazioni all’attività ed i limiti laterali e
verticali delle aree interessate.
2. I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di pubblica
conoscenza a cura dell’Aero Club d’Italia mediante comunicazione agli aero
club federati ed enti aggregati.
Capo II - Norme di circolazione e di sicurezzaCapo IlI - Accertamento di idoneità, per l’attività di volo da diporto o sportivo
12. Attestato di idoneità. — 1. Per essere ammessi allo svolgimento
di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di
un attestato di idoneità rilasciato dall’Aero Club d’Italia.
2. L’attestato di cui al comma I si consegue superando le prove di esame
relative ad appositi corsi istituiti dall’Aero Club d’Italia con le modalità
dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale dell’aviazione civile.
3. Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve presentare il
certificato di idoneità psico-fisica di cui agli articoli seguenti, nonché il
nulla osta rilasciato dal questore della provincia di origine.
4. Il certificato d’idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza
deve essere annotata, a cura dell’Aero Club d’Italia, nell’attestato di
cui al comma 1. Alla scadenza l’interessato deve presentare un nuovo
certificato per la convalida dell’attestato e per l’annotazione sullo
stesso, della nuova scadenza.
5. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato
d’idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo
anno di età.
13. Visita medica. — 1. Le visite mediche per la certificazione
dell’idoneità al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima
dell’inizio dell’attività preparatoria.
2. I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per l’esercizio
dell’attività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta
visita medica, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente capo.
14. Soggetti preposti alla certificazione dell’idoneità psico-fisica.— 1. L’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale dell’Aeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare dell’A.M., da un medico specializzato in medicina della sport, ovvero in medicina aeronautica e spaziale.
15. Requisiti psico-fisici, minimi richiesti. — 1. I requisiti
psico-fisici minimi richiesti per il rilascio del certificato di idoneità, di
cui all’art. 14, sono i seguenti:
a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l’uso
di lenti correttive. Verificandosi quest’ultima ipotesi, il certificato dovrà
farne menzione e l’uso delle lenti durante il volo si intenderà obbligatorio;
b) campo visivo e senso stereoscopico normali;
c) capacità di percepire i colori di trasparenza;
d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun
orec-chio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle
all’esaminatore;
e) funzione vestibolare normale;
f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l’esercizio
dell’attività di volo da diporto o sportivo.
Capo II - Norme di circolazione e di sicurezza
16. Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità.
— 1. L’attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento
dell’attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo
attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti
dall’Aero Club d’Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest’ultimo
stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club
federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si
interessano di questioni aeronautiche, aggregate all’Aero Club d’ltalia.
2. È condizione per la legittimità dell’esercizio dei corsi preparatori la
copertura assicurativa degli allievi e degli istruttori contro i danni da essi
riportati durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a
lire 300 milioni per persona, ferme le regole generali concernenti
l’assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.
17. Ammissione ai corsi. — 1. Per essere ammessi ai corsi per il
conseguimento dell’attestato di idoneità a svolgere attività di volo da
diporto o sportivo i candidati devono:
a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 16 ed avere l’assenso, nelle
forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la patria potestà;
b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.
18. Programmi dei corsi. — 1. I programmi didattici dei corsi
previsti dall’art. 17 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni
pratiche.
2. I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a cura
dell’Aero Club d’Italia, devono comprendere nozioni di base delle seguenti
materie:
a) aerodinamica;
b) meteorologia;
c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
d) tecnica di volo;
e) tecnica di decollo e di atterraggio;
f) operazione ed atterraggi di emergenza;
g) norme di circolazione e di sicurezza;
h) principi di legislazione aeronautica.
19. Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo. — 1.
L’attestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da diporto
o sportivo è rilasciato dall’Aero Club d’Italia a seguito del superamento
di un apposito corso, istituito dallo stesso Aero Club d’Italia, con modalità
approvate dai Ministero dei trasporti - Direzione generale dell’aviazione
civile.
2. Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 21 anni;
b) diploma di scuola media inferiore;
c) titolarità da almeno un anno dell’attestato di idoneità allo svolgimento
dell’attività di volo da diporto o sportivo
previsto dall’art. 16.
20. Prove di esame per il conseguimento dell’attestato di
istruttore. — 1. Le prove di esame per il conseguimento dell’attestato di
istruttore di volo da diporto o sportivo devono comprendere:
a) prove pratiche di volo;
b) prove teoriche e pratiche a terra;
c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi previsti
per il rilascio dell’attestato di idoneità previsto dall’art. 16.
Capo V - Assicurazione
21. Obbligo di assicurazione per danni a terzi. — 1. Gli apparecchi
utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono essere posti in
circolazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità
civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di urto o
collisione in volo.
2. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario
dell’apparecchio, anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda
fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l’obbligo sia
stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.
3. L’Aero Club d’Italia, su richiesta di chi si dichiari danneggiato,
provvederà a fornire l’informazione relativa all’idoneità della compagnia
assicuratrice dell’apparecchio danneggiante.
22. Requisiti della copertura assicurativa. — 1. Affinché, si possa
considerare adempiuto l’obbligo di cui all’art. 21 il contratto di
assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti
1) massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300 milioni per
persona e lire 150 milioni per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti da persona
diversa dall’assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi,
salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso
l’autore del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a
richiesta di costui;
5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti
del massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole che prevedano
l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno, salva la
possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato, nella misura e
nelle ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferiore a mesi sei;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso
dall’assicurato e dal pilota, senza limitazioni relative a rapporti di
parentela, professionali e simili.
23. Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni. — 1.
Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi
utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo se
l’organizzazione non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la
responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni
arrecati alle persone ed alle cose.
2. Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria
degli apparecchi.
24. Norme transitorie e finali. — 1. Per la prima applicazione del presente decreto e,comunque per un periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, l’Aero Club d’Italia procederà all‘attribuzione dei certificati di idoneità al volo da diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che verranno stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministro dei trasporti - Direzione generale dell’aviazione civile.