LEGGI e REGOLAMENTI
Art. 1 - Attività di volo da diporto o sportivo
Art. 2 - lstituzione dei corsi
L’Aero Club d’Italia, in base a quanto stabilito dall’art. 12 del DPR n. 404 del 5 agosto 1988, istituisce fino ad un massimo di 12 corsi annui, per ogni scuola certificata, per la preparazione allo svolgimento dell’attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.
Art. 3 - Autorizzazione allo svolgimento dei corsi
Gli aero club federati o Enti aggregati all’AeCl in possesso della
certificazione delle scuole, che intendono effettuare i corsi di cui al
precedente art. 2, dovranno far pervenire all’Aero Club d’Italia le relative
richieste di autorizzazione, almeno 15 giorni prima della data prevista per
l’inizio del corso, indicando i seguenti dati:
a) nominativo dell’istruttore responsabile del corso e degli istruttori;
b) data di inizio e presumibile data di termine del corso;
c) elenco nominativo degli iscritti con l’attestazione degli adempimenti di
cui all’art.17 del DPR 404
d) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’Ente richiedente,
comprovante l’avvenuta copertura assicurativa degli allievi e degli istruttori
contro i danni da essi riportati durante le esercitazioni in volo, con un
massimale non inferiore a lire 300.000.000 per persona (art. 16 DPR n. 404);
e) dichiarazione firmata del legale rappresentante dell’Ente richiedente,
comprovante il possesso della copertura assicurativa per danni a terzi, conforme
ai requisiti previsti dall'art. 22 del DPR.
L’elenco degli allievi di uno stesso corso potrà essere aggiornato in tempi
successivi dandone sempre comunicazione all’AeCI con lettera raccomandata AR.
Art. 4 - Revoca dei corsi
L’autorizzazione di cui al precedente art. 3 può essere revocata, con provvedimento motivato dell’Aero Club d’Italia, per sopravvenuta inidoneità determinata da irregolare funzionamento dei corsi, dichiarazioni mendaci sulle coperture assicurative o da altro motivo che possa comunque compromettere la sicurezza degli allievi.
Art. 5 - Ammissione ai corsi
Per essere ammesso al corso per il conseguimento dell’attestato di idoneità
a svolgere attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di
motore il candidato deve:
a) avere compiuto 18 anni di età, oppure averne compiuti 16 ed avere
l’assenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la patria
potestà;
b) essere in possesso del certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da
uno degli Enti di cui all’art. 8. La domanda, corredata dei documenti
prescritti, deve essere presentata al Direttore della scuola presso cui si
intende frequentare il corso.
Art. 6 - Svolgimento dei corsi
I corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità sono costituiti da
un congruo numero di lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche da tenersi
sulle materie di seguito indicate. Le lezioni teoriche saranno le stesse sia per
allievi di deltaplano a motore che per allievi di apparecchi multiassi:
a) Lezioni teoriche
- Principi di legislazione aeronautica (autorità; provvedimenti; cenni sulla
organizzazione del Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile, della Direzione
Generale Aviazione Civile, delle Direzioni Circoscrizionali, del Registro
Aeronautico Italiano, dell’Aero club d’Italia; sanzioni)
- Principi di aerodinamica
- Tecnologia e prestazioni degli apparecchi
- Norme di manutenzione
- Meteorologia
- Tecnica di volo
- Tecnica di decollo ed atterraggio
- Norme di circolazione aerea
- Operazioni ed atterraggi di emergenza
- Elementi di medicina aeronautica e norme di primo soccorso.
Nell’ambito di tali materie dovranno essere illustrati elementi di navigazione
(strumenti per la navigazione e il controllo del volo; orientamento e uso delle
carte per la navigazione a vista; pianificazione elementare di navigazione).
Ausilio del programma teorico saranno i testi specifici consigliati dal
Direttore della scuola e le dispense che verranno elaborate divulgate a cura
dell’AeCI per tutte le materie previste dal corso.
b) Esercitazioni pratiche
Le esercitazioni pratiche dovranno prevedere un minimo di 6 ore a doppio comando
più almeno 3 voli da solista.
I tre voli da solista e le prove d’esame dovranno essere fatti o con lo stesso
mezzo con cui si è svolto il corso o con un mezzo monoposto di caratteristiche
analoghe.
Programma esercitazioni pratiche:
- Operazioni di manutenzione
- Ispezioni e controlli prevolo e postvolo
- Operazionii di avviamento motori e rullaggio
- Operazioni di emergenza al suolo
- Effetto comandi ed assetti caratteristici: volo rettilineo livellato;
variazioni di velocità; virate; volo in salita e in discesa; volo lento;
stallo; manovre avanzate e volo in assetti accentuati; decollo, circuito di
traffico, atterraggio; volo di trasferimento; manovre e procedure d’emergenza.
Il primo volo da solista avviene tra la 16° e la 20° missione a discrezione
dell’istruttore. A cura dell’AeCI verrà elaborato e distribuito un SlLLABUS
per tutte le lezioni pratiche di volo.
Art. 7 - Svolgimento corsi per piloti con brevetto aeronautico scaduto
I titolari di licenze aeronautiche di pilota di aliante aeromobile,
elicottero scadute, saranno esonerati dal seguire le lezioni teoriche.
L’attività a doppio comando ed il numero di missioni saranno a discrezione
dell’istruttore responsabile del corso.
I suddetti piloti dovranno comunque iscriversi ad un corso e sostenere le prove
d’esame pratiche.
Art. 8 - Prove d’esame
Le prove d’esame verteranno sui programmi del corso di cui al precedente
Art. 6 e saranno valutate dall’istruttore che ha tenuto il corso e da un
istruttore esaminatore che sarà nominato dall’Aero Club d’Italia e non dovrà
appartenere allo stesso aero club o associazione richiedente.
La richiesta di nomina dell’esaminatore deve pervenire all’Aero Club
d’Italia almeno dieci giorni prima della data prevista per l’esame. Le spese
relative al viaggio e soggiorno dell’istruttore esaminatore saranno a carico
dell’Aero Club d’Italia.
La dichiarazione di idoneità è rilasciata dalla Commissione Esaminatrice che,
al termine della prova, provvederà a compilare e sottoscrivere, per ogni
candidato, il relativo verbale da inviare all’Aero Club d’Italia, per il
rilascio dell’attestato, unitamente ai certificati di idoneità psico-fisica e
al nulla-osta rilasciato dal questore della provincia di origine.
Art. 9 - Validità dell’attestato
L’attestato ha validità biennale e sarà rinnovato dall’Aero Club
d’Italia dietro presentazione di un nuovo certificato di idoneità
psico-fisica, rilasciato da un istituto medico-legale dell’Aeronautica
Militare, da una Unità Sanitaria locale, da un medico legale dell’AM, da un
medico specializzato in medicina dello sport o in medicina aeronautica e
spaziale, nonché di una dichiarazione del pilota che attesti il regolare
svolgimento, nel biennio, dell’attività di volo.
Qualora l’attività non sia stata svolta con regolarità per periodi superiori
ad un anno è necessaria una dichiarazione, rilasciata da un istruttore, in cui
si attesta che l’interessato ha svolto attività di doppio comando adeguata
alla ripresa dell’attività di volo.
Art 10 - Revoca dell’attestato
L’Aero Club d’Italia, su accertata infrazione delle norme di circolazione contenute nel DPR 5 agosto 1988, n. 404 a seguito di comportamenti che possano compromettere la sicurezza del volo e risultare pericolosi per la propria ed altrui incolumità, accertata la responsabilità del pilota, ha la facoltà di procedere alla sospensione e alla revoca dell’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo, con apparecchi provvisti di motore.
Art. 11 - Qualificazione di istruttore di Volo da diporto o sportivo
L’Aero Club d’Italia, sulla base delle richieste ed esigenze
rappresentate dagli aero club federati o dalle associazioni aggregate,
istituisce i corsi istruttori ai quali possono accedere i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 21 anni;
b) diploma di scuola media inferiore;
c) titolarità da almeno un anno dell’attestato di idoneità allo svolgimento
dell’attività di volo da diporto o sportivo.
Art. 12 - Rilascio attestato di istruttore piloti brevettati
I titolari di licenza di pilota di aeromobile, aliante, elicottero, in
possesso della qualifica di istruttore DC in corso di validità, potranno
richiedere la qualifica di cui al presente articolo.
L’Aero Club d’Italia convocherà presso un istruttore esaminatore federale,
il richiedente per un colloquio durante il quale il candidato dovrà dimostrare
di conoscere le problematiche particolari relative ad una scuola di volo da
diporto o sportivo.
Art. 13 - Programma dei corsi
I corsi per il conseguimento dell’attestato di istruttore di volo da
diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore sono costituiti da lezioni
teoriche e pratiche conformi ai seguenti programmi:
1) Programma teorico
a) Didattica del volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore:
programma teorico ed esercitazioni pratiche come da art. 6 paragrafi a) e b);
b) Organizzazione delle scuole di volo.
2) Programma pratico
a) Metodologia di insegnamento delle esercitazioni pratiche di cui all’art.
5b)
b) conduzione dell’attività di scuola.
Tali corsi saranno tenuti dagli stessi istruttori esaminatori indicati al
successivo art. 15.
Art. 14 - Prove d’Esame
Saranno ammessi alla prova d’esame coloro i quali avranno frequentato con
esito positivo i corsi di cui al precedente art. 13.
Le prove d’esame per il conseguimento dell’attestato di istruttore di volo
da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore comprenderanno:
a) Prove teoriche e pratiche a terra
- questionario a risposte multiple
- briefing sulle lezioni di volo di cui al punto c)
- preparazione pratica del volo.
b) Esposizione di una lezione relativa ad una delle materie indicate nel
precedente art. 6;
c) Prove pratiche in volo.
Svolgimento di una o più lezioni di volo scelte tra quelle previste dal
programma per il conseguimento dell’attestato di idoneità a svolgere attività
di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.
Art. 15 - Commissioni esaminatrici per il conseguimento della qualifica di istruttore di volo da diporto o sportivo
La Commissioni d’esame per il conseguimento della qualifica di istruttore
di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore, sono nominate
dall’Aero Club d’Italia e formate da almeno tre istruttori: l’Aero Club
d’Italia nomina altresì il Presidente della Commissione.
È dichiarato promosso il candidato che abbia superato positivamente tutte le
prove d’esame.
Il verbale d’esame, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, deve
essere trasmesso all’Aero Club d’Italia a cura del Presidente della
Commissione.
Le spese di viaggio e soggiorno dei componenti della Commissione Esaminatrice
sono a carico dell’Aero Club d’Italia.
La qualifica di istruttore di volo da diporto o sportivo con apparecchi
provvisti di motore, consente di coordinare e condurre i corsi di preparazione
per il rilascio dell’attestato di idoenità a svolgere attività di volo da
diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.
L’attestato viene rilasciato dali’Aero Club d’Italia.
L’Aero Club d’Italia organizzerà, con la frequenza ritenuta opportuna, dei
corsi di aggiornamento per istruttori, la partecipazione ai quali sarà
indispensabile per il mantenimento della qualifica.
Art. 16 - Qualifica di istruttore esaminatore
La qualifica di istruttore esaminatore viene rilasciata dall’Aero Club
d’Italia in base alle esigenze riscontrate.
Condizione indispensabile per la nomina è il possesso dei seguenti requisiti:
a) l’attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo, con apparecchi
provvisti di motore, in corso di validità;
b) avere condotto meno un corso di preparazione per il conseguimento
dell’attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo
con apparecchi provvisti di motore.
La qualifica di istruttore esaminatore consente di svolgere le seguenti
funzioni:
a) Commissario d’esame nelle sessioni per il conseguimento dell’attestato di
idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi
provvisti di motore.
b) Commissario d’esame nelle sessionii per il conseguimento della qualifica di
istruttore di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.
Art 17 - Validità dell‘attestato di istruttore
La validità dell’attestato di istruttore e di istruttore esaminatore ha
valore biennale e verrà rinnovata dopo presentazione di un nuovo certificato di
idoneità psico-fisica.
Per gli istruttori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età, in base a
quanto previsto dall’art. 12 del DPR 4004/88, il certificato di idoneità
psico-fisica ha valore annuale.
Art. 18 - Revoca dell’attestato di istruttore
L’Aero Club d’Italia ha la facoltà di revocare o sospendere l’attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore a seguito di accertata irregolarità nell’espletamento delle proprie funzioni o secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente regolamento.