LEGGI e REGOLAMENTI


Riprese aeree

Stralcio tratto dalla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2000.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 29 settembre 2000, n. 367.

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 112-undecies dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e successive modificazioni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente  regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese aeree, fotografiche e cinematografiche, sul territorio nazionale e sulle acque territoriali, nonchè l'uso dei fotogrammi derivati dalle riprese e dai rilevamenti medesimi.

Art. 2.

Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intendo per:

Art. 3.

Disciplina delle attività di ripresa aerea

     1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, l'effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali è consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorità o enti pubblici.

     2. Sono altresì consentiti l'uso dei fotogrammi derivati dai rilevamenti e riprese di cui al comma 1 e le restituzioni cartografiche dai medesimi fotogrammi.

     3. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell'esercizio delle attività disciplinate dal regolamento.

Art. 4.

Divieti temporanei delle attività di ripresa aerea

     1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale o per altri rilevanti interessi nazionali, le competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza, dispongono divieti temporanei delle attività di rilevamento e ripresa aerea sul territorio nazionale e sulle acque territoriali o su parte di essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati attraverso idonea pubblicazione edita dal Servizio di informazioni aeronautiche nazionale.

     2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, le competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza, possono disporre il sequestro o la consegna del materiale prodotto ai soggetti che hanno realizzato le riprese.

Art. 5.

Abrogazioni

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; l'articolo 1200 del codice della navigazione limitatamente alle parole: <<non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa.


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